Normativa sui ticket Pazienti totalmente esenti:
non pagano la quota fissa di Euro 3,10
- Gli invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 1a alla 5a titolari di pensione diretta vitalizia;
- Gli invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 6a alla 8°, titolari di pensione diretta vitalizia, limitatamente alle prestazioni correlate alla patologia invalidante;
- Gli invalidi per servizio appartenenti alla 1a categoria;
- Gli invalidi civili al 100%;
- Gli invalidi civili con assegno di accompagnamento;
- I grandi invalidi del lavoro con invalidità superiore all' 80%;
- I ciechi assoluti.
Categorie Protette
Le c.d. categorie protette (ex art.57 comma 3 l.n.833/78 e art.13 c.6 D.L. n.463/83, come modificato dalla legge di conversione L.n.638/83) possono fruire, nel corso dell'anno, di un ulteriore ciclo di cure specifico. Vengono fatti rientrare in questa categoria:
- invalidi per causa di guerra e di servizio
- ciechi, sordomuti e invalidi civili con una percentuale superiore ai due terzi
- invalidi del lavoro.
Tutti coloro che si sottopongono alle cure sono tenuti a dichiarare, sul retro della prescrizione-proposta, sotto la propria responsabilità che, nell'anno solare in corso, non hanno fruito di altro ciclo di cure specifico, con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale, oppure di avere diritto ai trattamenti previsti per gli appartenenti alle categorie protette.
Le terme per i lavoratori Le prestazioni termali non possono essere fruite dai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, al di fuori del periodo di ferie o di congedo ordinario. E' possibile per il personale rientrante nella categorie dei mutilati, invalidi di guerra o per servizio, effettuare le cure prescritte in relazione al proprio stato di invalidità, secondo i limiti previsti dalla normativa vigente e dai rispettivi CCNL, avvalendosi del congedo per cure, rientrante nella disciplina delle assenze per malattia. Nel caso in cui, per la terapia o la riabilitazione relative ad affezioni o stati patologici, il medico dell'ASL o degli enti previdenziali giudichi determinante il ricorso ad un tempestivo trattamento termale e per tale ragione venga sconsigliato un differimento del trattamento, il dipendente, fruendo del congedo per malattia, potrà recarsi ad effettuare le prescritte terapie presso le Terme indicate. Quest'indirizzo normativo è stato ribadito anche da recenti pronunce della Corte di Cassazione, che ha sottolineato la necessità da parte del medico prescrittore di un motivato giudizio circa l'indifferibilità del trattamento e la "specifica idoneità terapeutica o riabilitativa delle cure prescritte".
Le prestazioni INAIL I lavoratori infortunati possono usufruire di cure idrofangotermali, a carico dell'Ente, previa sottoposizione a verifica da parte del medico dell'INAIL.
Le prestazioni garantite sono di natura sanitaria ed economica. Queste ultime consistono nel rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno all'invalido e all'eventuale accompagnatore per l'effettuazione delle cure, soggiorno in albergo convenzionato, anche per l'eventuale accompagnatore, indennità per inabilità temporanea assoluta o integrazione della rendita diretta.
La prestazione è a carico del Servizio Sanitario Nazionale e il lavoratore dovrà essere, quindi, tenuto al pagamento del "ticket" nella misura prevista dalla legge. Hanno diritto alla prestazione: lavoratori infortunati o affetti da malattia professionale durante il periodo di inabilità temporanea assoluta; titolari di rendita per i quali non sia scaduto l'ultimo termine di revisione; malati di silicosi o di asbestosi senza limiti di tempo.
Per ottenere la prestazione bisogna presentare la richiesta alla Sede INAIL di appartenenza. Il medico dell'INAIL stabilisce, per le cure, l'opportunità, la tipologia e la durata tenendo conto dell'elenco tassativo del Ministero della Salute circa le patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure termali.
Le prestazioni INPS
Hanno diritto alle prestazioni tutti i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all'INPS che abbiano maturato i requisiti contributivi richiesti. Le prestazioni, che l'Ente ha la facoltà di concedere hanno la finalità di evitare, ritardare o rimuovere uno stato di invalidità, e sono limitate alle sole cure per le patologie bronco-asmatiche e reumo-artropatiche. Il costo delle cure è a carico del Servizio Sanitario Nazionale; quello del soggiorno è a carico dell'INPS. L'assicurato è tenuto al pagamento del "ticket" nella misura prevista dalla legge. Le spese per il viaggio di andata e ritorno sono a carico dell'assistito. L'avvio alle cure avviene dopo che l'INPS ha accertato l'esistenza dei requisiti contributivi e sanitari.
Altri enti previdenziali La legge di riordino del settore termale (n.323/00) ha previsto, all'art.5, che il regime termale speciale in vigore per gli assicurati dell'INPS si applica, con le medesime modalità, anche agli iscritti ad enti, casse o fondi preposti alla gestione di forme anche sostitutive di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, in possesso dei requisiti previsti dall'INPS per l'ammissione al medesimo regime termale speciale.